Micologia Ispettiva
 
Il controllo dell’etichettatura
dei funghi secchi e conservati


E’ opinione diffusa nell’ambito dei Servizi S.I.A.N.
delle aziende USL che il controllo ufficiale sia
esclusivamente quello di tutelare la salute della
popolazione attraverso la prevenzione dei rischi sanitari legati all'alimentazione.

Ma il Regolamento (CE) n. 882/2004
Regolamento relativo ai controlli ufficiale
intesi a verificare la conformità alla normativa in
materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali
all’art. 1 lett. "b" ,
sancisce che il controllo ufficiale degli alimenti
deve anche garantire le pratiche commerciali leali e
tutelare gli interessi dei consumatori, comprese
l’etichettatura e degli alimenti e altre
forme di informazione dei consumatori.

Questo significa che rientra tra i compiti istituzionale del
Tecnico della Prevenzione Micologo
la verifica dell'etichettatura dei prodotti
alimentari e le informazioni legate
ad esse comprese i relativi messaggi pubblicitari.

In questo articolo affronteremo il controllo
dell'etichettatura dei funghi secchi e conservati:

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La normativa generale (etichettatura):
  • -D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche in particolare;
  • -Decreto Legislativo n. 259/2000/CE “Attuazione della
    Dir. 1999/10 CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari
    ”;
  • -Decreto Legislativo n. 181/2003/CE “ Attuazione della
    Dir. 2000/13 CE etichettatura e presentazione dei prodotti
    alimentari, nonché la relativa pubblicità
    ”;
  • -Decreto Legislativo n. 114 del 8.02.06 n. 114 “Attuazione
    delle Dir. 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di
    indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari
    ".



    La normativa specifica (Funghi Epigei spontanei)

  • Legge 23 agosto 1993, n. 352
    Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”;


  • DPR 14 luglio 1995, n. 376
    Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".



    Le indicazioni in etichetta

    La funzione dell’etichetta è quella di assicurare una corretta e trasparente informazione al consumatore e permettere la
    libera circolazione delle merci all’interno dei paesi membri
    dell'Unione Europea , in generale le indicazioni che compaiono
    sui prodotti alimentari sono
    :

  • Notizie funzionali= denominazione di vendita, quantità, modalità d’uso, elenco ingredienti, etichetta nutrizionale;
  • Pittogrammi vari = indicazioni metrologiche ;
  • Fabbricante/ confezionatore /importatore= devono essere chiaramente indicati sulla confezione;
  • ulteriori informazioni sul prodotto=
  • Denominazione d’origine =

  • Nota:
    non obbligatorio per i funghi conservati
    ma solo per alcuni alimenti: la carne bovina, i prodotti
    ortofrutticoli freschi, miele, pesce, uova, olio
    extravergine d’oliva.

  • Aziendali=
  • Marchi=
    Il marchio è un qualunque segno o insieme di segni
    suscettibili di essere rappresentati graficamente
    capace di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
    da quelli di altre imprese;
  • Messaggi promozionali/pubblicitari=
  • Codice a barre=


    Le tipologie di funghi conservati
    Sono essenzialmente le seguenti tipologie di funghi conservati:
    [list=]
  • A) Funghi secchi
  • B) Funghi condizionati


    a) Funghi secchi

    Con la denominazione di "funghi secchi" si intende il prodotto che, dopo essiccamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% + 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:


  • a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus);
  • b. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus);
  • c. Agaricus bisporus;
  • d. Marasmius oreades;
  • e. Auricularia auricula-judae;
  • f. Morchella (tutte le specie);
  • g. Boletus granulatus;
  • h. Boletus luteus;
  • i. Boletus badius;
  • l. Craterellus cornucopioides;
  • m. Psalliota hortensis;
  • n. Lentinus edodes;
  • o. Pleurotus ostreatus;
  • p. Lactarius deliciosus;
  • q. Amanita caesarea.

    NOTA: A quelle previste
    nell'allegato si possono aggiungere specie importate,
    provenienti da altri Paesi, purché legalmente
    commercializzate nei Paesi di provenienza.


    I funghi secchi sono venduti in confezioni chiuse, fatta eccezione per i soli funghi "porcini " ( Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus), con l'indicazione facilmente visibile del nome scientifico, inoltre il termine minimo di conservazione (TMC) dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.

    Porcini secchi
    (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus)


    La denominazione di vendita dei funghi porcini secchi , deve essere obbligatoriamente essere accompagnata da menzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con [url=] http://gazzette.comune.jesi.an.it/249/2.htm] DECRETO del MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 9 ottobre 1998. “ Menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi “[/url]

    Le menzioni qualificative sono:

  • a) extra
  • b) speciali
  • c) commerciali
  • d) briciole
  • e) polvere


    NOTA: s'intende porcini in polvere, se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presentare un contenuto di umidità non superiore a 9% m/m. Questo è però in contrasto con l'art. 6 del DPR 376/95 che VIETA che i funghi secchi siano venduti se non sono interi o sminuzzati e in confezioni chiuse.

    I funghi conservati sott'olio,
    sott'aceto, in salamoia, congelati o surgelati o altrimenti preparati


    Si possono utilizzare per la preparazione di funghi conservati solo quelli inseriti nell'allegato II del DPR 376/95 , l'etichettatura la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 successive modifiche e integrazioni.

    Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie, in ogni confezione possono contenere funghi di una o più specie.
    L'etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l'indicazione dell'obbligo della cottura.
    La dicitura "ai funghi" o simili, utilizzata nell'etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l'obbligo di ulteriori specificazioni.

    Etichettatura dei funghi surgelati

    Fermo restando quanto detto prscedentemente , per gli alimenti surgelati vi sono le indicazioni supplementari ai sensi dell’ art.8 del D.lvo n. 110/92 :
    il prodotto destinato al consumatore deve riportare:

    a) denominazione di vendita, completa dal termine “surgelato”;
    b) Termine minimo di conservazione;
    c) Istruzioni relative alla conservazione del prodotto;
    d) Avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere ricongelato;
    e) Indicazione del lotto
  •  
    La pubblicità ingannevole
    dei funghi secchi e conservati

    Il Codice del Consumo
    (Decreto Legislativo 6 Settembre 2005. n. 206 )
    definisce la pubblicità
    :

    Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso,
    in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale,
    industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere
    la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o
    il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure
    la prestazione di opere o di servizi
    ”.

    Definisce inoltre
    pubblicità ingannevole:


    qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,
    compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore
    le persone fisiche o giuridiche alle quali e' rivolta o che
    essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole,
    possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero
    che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente
    ”.


    Il quadro normativo per la pubblicità ingannevole è abbastanza complesso:

  • -Legge n. 287 del 10/10/1990: Norme per la tutela e la concorrenza del mercato;
  • -Legge n. 281 del 30/07/1998: Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  • -Decreto legislativo n. 74 del 25/01/1992: Attuazione della Direttiva n. 84/450/Cee in materia di pubblicità ingannevole;
  • -Decreto legislativo n. 67 del 25/02/2000: Attuazione della Direttiva n. 97/55/Cee, che modifica la Direttiva n. 84/450/Cee in materia di pubblicità ingannevole e comparativa;
  • Decreto Legislativo 6 Settembre 2005. n. 206 Codice del Consumo successive modifiche e integrazioni introdotte dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Normative specifiche sugli alimenti:

  • -art. 13 Legge 283 /1962
    -
  • Decreto Legislativo 109/92 successive modifiche e integrazioni
  •  
    L'Attività ispettiva
    e i relativi provvedimenti

    Durante l'attività ispettiva può capitare di rinvenire
    esposti alla vendita confezioni
    di funghi conservati
    con etichette con
    indicazioni o raffigurazioni tali da ingannare
    il consumatore, ecco alcuni esempi:

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    1) Raffigurazione grafica erronea:

    Esempio N°1 :funghi denominati
    di muschio raffigurati in un bosco (habitat),senza riportare il
    nome scientifico.
    Si tratta dellaVolvariella volvacea
    volgarmente chiamato "Fungo di muschio"
    nome di fantasia
    coniato in Italia da alcune aziende alimentari;
    è invece conosciuto nel mondo come “fungo della paglia”
    perchè la coltivazione avviene su cascame di
    paglia, la sua coltivazione è originaria della Cina e
    altre regioni asiatiche.

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    2) Mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati: assenza o minor contenuto di quelli di pregio:
    Esempio N°2::
    Denominazione di vendita "funghi porcini di qualità" mentre
    è presente nell'elenco degli ingredienti come principale
    ingrediente l'Agaricus bisporus
    è in percentuale inferiore il Boletus edulis; nel disegno
    invece è raffigurato solo Porcini


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    3) Dichiarazioni false in merito alla provenienza o zone geografiche
    Esempio N°3: la denominazione di vendita
    “Funghi della Val di Parma” è falsa in quanto sono presenti nell'elenco
    degli ingredienti(es. Volvaria volvacea -Pholiota nameko )
    funghi di origine extracomunitaria e non nazionale.


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    4) Indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare indebitamente un prodotto e le sue caratteristiche:
    Esempio N°4: “Funghi di Bosco al naturale” mentre in realtà sono dichiarati in etichetta funghi di coltivazione (es.Agaricus bisporus) e non selvatici.

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    I relativi provvedimenti

    La normativa sulla “Pubblicità ingannevole” e soggetta a una pluralità di normative, a fini pratici secondo i casi possiamo applicare:

    a) Ipotesi di reato penale:
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    -art 515 per frode nell’esercizio del commercio;
    -art. 516 vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
    -art. 517 per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.
    -------------------------------------------------------------------------------

    b) Sanzione amministrativa violazione all'Art. 2 D.lgs. 109/92 succ. modifiche e integrazioni
    La violazione delle disposizioni dell’articolo 2 (Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
    euro tremilacinquecento a euro diciottomila.

    Tutti gli operatori della filiera alimentare
    (produttori, grossisti, dettaglianti) sono tenuti al controllo della conformità delle etichette: nel caso di un'etichetta non
    conforme che resta in commercio, la sanzione è applicata sia al produttore, sia al grossista, sia al dettagliante.


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    c) Denuncia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:

    Il controllo della pubblicità è affidato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, meglio conosciuta come “Antitrust” .
    Tutti anche il singolo consumatore
    può denunciare un messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole.
    L’Agcm (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
    dopo apposita istruttoria, può decidere di vietare di
    continuare a diffondere la pubblicità ritenuta ingannevole,
    disponendo la pubblicazione della pronuncia per estratto e
    di una dichiarazione modificativa dell’operatore pubblicitario,
    così da impedire che l’effetto ingannevole continui ad agire.
    Se l’operatore non si adegua rischia fino a tre mesi di
    arresto e fino a 2582 Euro di ammenda


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    D) Attivazione del sistema di allerta (RASFF) ai sensi del Reg. CE 178/2002
    Nei casi di etichettatura non conforme dal punto
    di vista sanitario (ad esempio
    presenza di specie fungine tossiche o non commestibili,
    ingredienti allegenici non dichiarati, frodi ecc. )

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    Lo scopo di questo articolo è quello
    di mettere a disposizione ai colleghi
    Tecnici della Prevenzione Micologi uno strumento
    utile per l'attività ispettiva , può essere
    pubblicato a mezzo stampa o web previa comunicazione
    all'interessato e citando la fonte.

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    VENDITA FUNGHI
    senza certificazione sanitaria



     
    La Legge 352/93 e il DPR 376/95 e le Leggi Regionali hanno disciplinato in maniera organica la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

    Non dobbiamo dimenticare che comunque il fungo è un alimento (Cass. Sez.3 Sent. 0186 del 29 aprile 1967) intorno a questa normativa di carattere specifico ruotano, una serie di disposizioni legislative generali , in particolare la Legge 30.4.1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 283/62), ai Regolamenti Comunitari Re. CE 178/2002 (Rintracciabilità), Reg. Ce 852/2002 (sull’igiene dei prodotti alimentari ), la normativa sull'etichettatura D.lgvo 109/1992 e succ. modifiche e integrazioni.

    Le specie fungine fresche spontanee e coltivate che possono essere messe in commercio sul territorio nazionale sono quelle riportate in una lista positiva , di cui all'art. 4 del citato D.P.R. 376/95.
    Le Regioni e Province autonome possono integrare tale lista con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale.


    Il prodotto fresco in vendita deve essere stato obbligatoriamente sottoposto al controllo sanitario da parte dell'Ispettorato Micologico dell'ASL competente e quindi certificato.
    Ogni cassa di funghi deve essere quindi sottopposta a controllo micologico sanitario da parte degli Ispettori Micologi delle ASL.

    Al termine dell'esame di commestibilità , l’Ispettore Micologo applica su ogni contenitore un cartellino originale numerato che riporta: la data della visita, il quantitativo controllato, il genere e la specie di appartenenza, le eventuali avvertenze per il consumo (es. prebollitura ecc), la firma dell’Ispettore Micologo, ed il timbro dell’ASL di appartenenza.
    Il cartellino o talloncino micologico deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi di commercializzazione o di utilizzo per la ristorazione e assolutamente non può essere rimosso dai contenitori fino all’esaurimento del loro contenuto.

    E’ vietato trasferire il talloncino micologico o i funghi visitati in contenitori diversi dagli originali o integrare il contenuto dei contenitori stessi.

    Nella vendita al dettaglio, oltre al cartellino micologico deve essere sempre posto in modo ben visibile il cartellino di vendita riportante la denominazione del prodotto, l'origine e il prezzo agli acquirenti finali.

    Tali norme dettano inoltre che la vendita è soggetta ad autorizzazione comunale che è rilasciata esclusivamente agli esercenti riconosciuti
    idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, da parte dei Servizi S.I.A.N. delle Aziende Usl nazionali.



    A titolo di esempio si illustrano alcuni casi quando
    si riscontra la mancanza ,del relativo talloncino
    sanitario micologico:





    A) Funghi epigei freschi spontanei appartenenti a
    specie commestibili in buono stato di conservazione:

    Sequestro amministrativo sanitario (art.20 D.P.R. 327/80)
    sanzione amministrativa per vendita di funghi
    non certificati(Legge 352/93 e il DPR 376/95 e
    Leggi regionali), sanzione amministrativa per mancanza
    di rintracciabilità
    (art. 2 Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190
    -Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18
    del Regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità )
    ,ulteriori provvedimenti impositivi da
    parte dell'Autorità Competente (AzUSL) ai sensi dell'art.54
    Reg. Ce 882/2004;


    B) Funghi epigei freschi spontanei appartenenti a
    specie commestibili in cattivo stato di conservazione:

    Sequestro giudiziario (354 C.P. ) Informativa di reato
    (art. 5 Legge 283/1962) ,sanzione amministrativa per mancanza
    di rintracciabilità
    (art. 2 Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190
    -Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18
    del Regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità )
    ulteriori provvedimenti impositivi da parte
    dell'Autorità Competente (AzUSL) ai
    sensi dell'art.54 reg. Ce 882/2004


    C) Funghi epigei freschi spontanei appartenenti a
    specie tossiche :

    Sequestro giudiziario (354 C.P. ) Informativa di reato
    (art. 5 Legge 283/1962 e art. 444 commercio di sostanze
    alimentari nocive ) Attivazione del Sistema Rapido di
    Allerta ai sensi del Reg. Ce 178/2002, ulteriori
    provvedimenti impositivi da parte dell'Autorità
    Competente (AzUSL) ai sensi dell'art.54 Reg. Ce 882/2004.


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    Porcini di provenienza extracomunitaria
    (foto partita di Boletus edulis e relativo gruppo origine CINA)
     
    Formaldeide
    in funghi Shiitake








    La Formaldeide è una sostanza utilizzata nel settore industriale delle resine di plastica ,del tessile e della carta.

    Viene anche utilizzata impropriamente ai fini fraudolenti per sbiancare prodotti alimentari o per allungare la conservazione ( TMC ) degli stessi in quanto un potente battericida.

    La Formadeide è considerata (IARC) una sostanza cancerogena per inalazione; sono pochi i studi sulla sua presunta pericolosità per ingestione nell'uomo.

    L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha fissato una dose giornaliera (TDI) di 0,15 mg/Kg di peso corporeo per questa sostanza chimica.

    In caso di assunzione a forti dosaggi , la formaldeide può provocare lesioni renali, vomito dolori addominali e possibile morte.

    Funghi Shiitake e Formaldeide

    Il fungo shiitake o meglio Lentinus edodes è un fungo di coltivazione di provenienza asiatico che diffusamente viene commercializzato in tutto il mondo sopratutto allo stato secco.

    Negli ultimi anni a seguito di controlli ufficiali è stato evidenziato la presenza in alcuni campioni di quantità considerevoli di FORMALDEIDE.

    La stessa Food Standards Agency (Inghilterra) ha svolto un'interessante ricerca (Maggio 2003 a Luglio 2003) sui livelli e le origini della formaldeide nei funghi ShiitaKe sono stati esaminati diversi campioni di cui uno di provenienza cinese che ha dato il valore più alto 323 mg/kg mentre gli altri da 199 mg/kg-238 mg/kg.Da questo studio emerge che la formaldeide è già presente naturalmente nello shiitake come in altri alimenti (Cipolla verde, Carota ecc. ) in quantità variabile da 100 - 400 ppm (essicato) 6 - 54,4 (fresco).
    Il motivo del valore alto sull'essicato è dovuto al fatto che l'alimento è disidratato (perdita acqua).

    L'Agenzia comunque tranquilizza i consumatori Inglesi dichiarando che i quantitativi non rappresentano un rischio per la salute umana.

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    -Non dimentichiamo che in italia la Formaldeide è ancora utilizzato nell'industria del formaggio provolone come additivo alimentare conservante (E 239 Esametilentetramina ) con un residuo massimo di 25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide
    Consulta all'allegato III della -DIRETTIVA 95/2/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 1995 "Relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti" in formato PDF).-

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    Il pericolo sanitario

    Il vero pericolo sanitario comunque esiste , sopratutto quando aziende senza scrupolo utilizzano in modo massiccio la Formaldeide ai fini fraudolenti per sbiancare partite di shiitake secco e aumentare il valore commerciale. alcuni casi di sofisticazione sono accaduti recentemente ad Hong Kong (Fonte: Food and Environmental Hygiene Department).

    Consulta i seguenti articoli:

    Centre for Food Safety The Government of the Hong Kong Special Administrative Region " Risk in Brief Formaldehyde in Food".

    Food Standards Agency "Analysis of formaldehyde in Shiitake mushrooms";

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    Funghi
    e Uranio Impoverito







    Articolo pubblicato sulla rivista scientifica Current Biology sull'utilizzo dei funghi per la decontaminazione dei siti contaminati da Uranio Impoverito.


    Leggi l'articolo "Funghi e nanoparticelle".
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    CRESCITA FUNGINA E RADIAZIONI
    Development of the fungi radioactivity



    I ricercatori dell’Albert Einstein College of Medicine AEC (USA) Yeshiva University diretto da Arturo Casadevall hanno dimostrato la capacità di alcuni funghi di usare la radioattività come fonte di energia per il loro sviluppo ,la ricerca è stata pubblicata nel Public Library of Science ONE.




    LEGGI TUTTO... .


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    Nuovi Limiti
    per il Piombo e Cadmio
    nei Funghi Selvatici e Coltivati

    LEGGI TUTTO . . .

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    LARVE NEI
    Nei Funghi secchi

    RISCHIO SANITARIO EMERGENTE





    La produzione locale di porcini (ISTAT) copre solamente il cinque per cento dell'intero prodotto fresco commercializzato, il restante novantacinque per cento del prodotto consumato in Italia arriva da paesi extracomunitari in particolare: est Europeo, Marocco, Africa meridionale e Cina.
    Quest'ultimo è il primo partner commerciale nell'esportazione in Italia di funghi essiccati per un valore complessivo di ben dieci milioni d’euro di funghi essiccati annui.
    Le garanzie offerte dai citati paesi extracomunitari in tema di sicurezza alimentare (sistema HACCP) sono generalmente bassi o inesistenti.
    Il consumatore quindi può incorrere a gravi pericoli sanitari dovuti alla presenza di specie estranee e/o a contaminanti ambientali e biologici.

    Negli ultimi anni è in aumento il rischio parassitologico dovute a partite di funghi conservati (secchi - salamoia) extracomunitari che vengono respinti dai posti frontalieri per la presenza di infestati nei funghi o sequestrati in fase di commercializzazione. (RASFF - Casistica L.S.P. MILANO 2000-2006 -Casistica L.S.P. ASL Lecco 1998-2007 -Sanità Marittima Venezia- )


    Rischi Sanitari

    I funghi selvatici per loro natura sono un ottimo habitat per svariati Atropodi: Acaro Oribatide, Artropodi dei funghi, Isopodi, Miriapodi , Aracnidi ,Gasteropodi, Nematodie, Insetti.
    Tra gli insetti i Ditteri (sottordine Nematoceri) sono quelli maggiormente infestanti dei funghi: i Micetofilidi sono caratterizzati dalle loro larve che si sviluppano a spese dei carpofori.
    La maggior parte delle larve dei Ditteri Micetofilidi si nutrono appunto della carne, ma anche delle spore dei funghi, da cui l’antico nome appunto di fungivoridi, vi sono anche alcuni ditteri carnivori (es. Platyura nigrocornis).
    La specie più comune è Fungivora fungorum , le cui larve si rinvengono nei funghi sia freschi che decomposti altri generi sono: Agaromya, Bolitophila, Arachnocampa.
    I Ditteri che infestano i funghi secchi sono principalmente sei: Micetofilidi, Muscidi, Antomiidi , Sciaridi, Foridi e Calliforidi, in uno stesso corpoforo possono anche convivere larve di specie diverse e generalmente non sono antagonisti fra loro.
    Il ciclo dei Ditteri è molto variabile e dipende da numerosi fattori quali la temperatura, l'umidità, habitat e la stagione di crescita (primavera estate-autunno inverno).

    I principali rischi sanitari legati alla presenza di larve nei funghi secchi sono :

    1) ALLERGIA

    Allergia per contatto/inalazione
    Numerosi insetti (Acari, Ditteri, Coleotteri, Dermestidi, Curculionidi e Tenebrionidi, Lepidotteri Piralidi, Drosofilidi) causano reazioni cutanee e asmatiche allergiche su percentuali non indifferenti di persone.
    Ad esempio la mosca domestica (Calliphora sp) e la mosca verde (Lucilia caesar) causano manifestazioni di rino-congiuntivite e di asma IgE mediata, le larve di Hastisetae Dermestidi provocano dermatiti urticanti.

    Ingestione
    In letteratura scientifica vengono registrati pochi casi dove gli insetti e gli acari possono rappresentare possibili fonti di allergeni da ingestione.
    La cottura anche a temperature di 100°C per 60 minuti non disattiva completamente gli allergeni.

    2) AGENTI CANCEROGENI

    Negli alimenti infestati dagli Artropodi i prodotti del loro metabolismo producono i benzochinoni , sostanze difensive, sospettate di essere agenti cancerogeni e comunque altamente tossiche.


    3) Agenti batterici e virali (INSETTI VETTORI)

    E’ noto che le mosche i muscidi sono "portatori" di svariate malattie (salmonellosi, tifo, dissenteria e congiuntivite) possono contaminare cibi e utensili su cui si posano in quanto, attraverso le proprie appendici, liquido salivare, rigurgiti e feci trasportano diversi patogeni e uova di alcuni parassiti.
    E’ vero che le larve non sono veicolo di trasporto, ma possono provocare miasi cutanee, sottocutanee o cavitarie che colpiscono sia gli animali che gli uomini (rari casi).
    I funghi selvatici sono facile preda di insetti vettori sia nella fase della raccolta quando il fungo è in stadio di decomposizione, ma anche nella fase post essiccazione se l'azienda non applica tutte le Buone Prassi Igieniche (GMP).

    4)Agenti batterici e virali (Larve di ditteri morte)
    Le larve morte nei funghi freschi o conservati, in stadio di putrefazione, possono diventare un veicolo per i batteri e i virus.
    Si sono registrati alcuni casi di persone che hanno manifestato disturbi gastrointestinali tossinfettivi causati dal consumo di funghi porcini secchi risultati ad esame micologico con un'altissima percentule di fette contenenti un alto numero di larve morte di Ditteri Micetofilidi con le relative caverne da cacherelli.

    LEGISLAZIONE ITALIANA

    Ai fini sia commerciali che giuridici la normativa specifica su funghi epigei secchi DPR 376/1996 art. 5, c. 3, lettera c) fissa dei limiti di tolleranza per le impurita entomatiche:

    La durata dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.
    L'incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola
    confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa il
    range di 25-40% M/M suddiviso come segue:

    a) impurità minerali, non più del 2% M/M;
    b) impurità organiche d’origine vegetale, non più dello 0,02% M/M;
    c) tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% M/M;
    d) funghi anneriti, non più del 20% M/M.


    L’articolo 5, lettera d), LEGGE 283/62 --Norma Penale--

    “…E’ VIETATO DISTRIBUIRE PER IL CONSUMO SOSTANZE ALIMENTARI INSUDICIATE, INVASE DA PARASSITI, IN STATO DI ALTERAZIONE ”;

    Vediamo i termini che sono utilizzati nell'art. 5 L.283/1962: insudiciato (Circolare del Ministero della salute 11 Marzo 1992, n. 10 ) e invaso da parassiti :
    Insudiciato=
    alimento che contiene corpi estranei che nè alterano la purezza e la igienicità;
    Invasa da parassiti =
    presenza di organismi vivi e/o morti che conferiscono un aspetto repellente o ripugnante.

    Non esiste un limite di legge riguardante la presenza di larve, ma solo delle tramite (fori).



    In altri paesi il limite per le larve è ad esempio negli
    USA: FDA
    è di:
    -15 gr di funghi secchi 100 g funghi conservati e surgelati-
    -20 larve < 2 mm oppure 5 larve > 2 mm Acari max 75-

    L’istituto Superiore della Sanità nel 1995 aveva suggerito come limite di tolleranza per le larve fungivore nelle categorie qualificativeBoletus edulis e relativo gruppo “extra e speciali”l’assenza di larve in 0,1 grammi, mentre per la qualità commerciale non più di 5 larve in dieci grammi di prodotto.
    Questo dato viene fuori nella pubblicazione del Center for Food Safety and Applied Nutrition (1995) che fissa il limite di tolleranza di cinque larve, di 2 o più millimetri, per 15 grammi di funghi secchi.

    In questi ultimi anni vi sono pareri contrari in merito, suffragate anche da alcune sentenze giudiziare a carico di aziende confezionatrici di funghi secchi con l’archiviazione dell’instaurato procedimento penale, la motivazione e che lapresenza di larve è comunque inevitabile in quanto i porcini sono funghi spontanei e quindi rientra nei difetti naturali ed ineliminabili tanto da costituire
    una caratteristica intrinseca e costante del prodotto.

    E’ mio parere che tali sentenze fanno testo nei singoli procedimenti penali e che non è possibile generalizzare per tutti i casi (Funghi Porcini Infestati).
    Ritengo importante al fine anche di dare tutte le garanzie difensive alla controparte che ilTecnico della Prevenzione Micologo deve effettuare un'approffondita indagine micologica; utilizzando la metodica suggerita (ISS Maroli et al, 2002) dall’Istituto Superiore di Sanità per la determinazione degli infestanti nei funghi secchi.
    In aggiunta alle indagini MACROSCOPICHE è utile effettuare sia l’identificazione dell’infestante presente e sia un’analisi micro-analitica (Filth test) per la verifica dello stato igienico del prodotto (insudiciamento).

    S’afferma inoltre che nel caso di partite di funghi secchi “invasi da parassiti” non si dovrebbe neanche attivare il sistema di allerta (Reg. Ce 178/2002) in quanto, in base sempre a queste sentenze, non costituirebbe un grave rischio per la salute pubblica.
    Voglio ricordare che prima di un’attivazione di un sistema di allerta (RASFF) è l’Autorità Competente (Azienda Usl Servizio S.I.A.N.-Regione -Ministero della Salute )che effettua una prima ANALISI del RISCHIO, inoltre non dimentichiamo che l’art. 7 del Reg. Ce 178/2002 vige il principio di precauzione che recita:

    “Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio. “

    Una soluzione alla questone sarebbe forse quella di investire per il RISCHIO LARVE IN FUNGHI PORCINI SECCHI più che gli ORGANI GIUDIZIARI (competenti per gli aspetti legali, ma non certo sanitari) l'apposita Agenzia EFSA per l'espressione di un parere tecnico scientifico sanitario in merito.

    Conclusioni

    Il Reg. 178/2002 all’art. 11 prevede che gli alimenti importati di origine extracomunitari in questo caso i Funghi Porcini Secchi per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità.
    I ditteri nei funghi selvatici sono inevitabili, ma gli operatori (Produttori Primari) devono anzitutto utilizzare quelle Buone Prassi Igieniche (Tecniche Entologiche) per prevenire o almeno diminuire le infestazioni attraverso una scrupolosa selezione della materia prima, non utilizzando funghi decomposti o in cattivo stato di conservazione e idonee sistemi di essiccazione.
    Ricordiamo che l'essiccamento è in grado di arrestare lo sviluppo microbico, ma non di distruggere i germi è quindi necessario evitare di essiccare funghi alterati e ricchi di microrganismi. In letteratura medica sono numerosi i casi di salmonellosi dovuti ad esempio nell'utilizzo di uova o latte in polvere essiccata.

    Si dirà che i paesi extracomunitari in particolare la Cina non applicano le GMP (sistema HACCP) perchè manca una propria legislativa specifica, ma voglio ricordare che invece i nostri produttori primari (Agricoltori) sono obbligati per legge (allegato I Reg Com. 852/2004) al rispetto sia delle GMP che delle GPA .
    Se questa è la logica della cosidetta politica della "Globalizzazione" i nostri pochi raccoglitori di funghi nostrani saranno sempre più penalizzati, voglio ricordare che i nostri Porcini Calabresi, Emiliani,Liguri, Toscani ecc. sono dalpunto di vista qualitativo e organolettico non paragonabili a quelli Cinesi.

    Le aziende confezionatrici nazionali per non incorrere in provvedimenti penali dovranno disporre di un sistema d'autocontrollo (HACCP) con una valutazione approfondita del rischio parassitologico in tutte le varie fasi di lavorazione e il relativo monitoraggio e inoltre fondamentale selezionare solo quei fornitori che diano comunque maggiori garanzie sanitarie.

    Dr Giovanni Rossi T.d.P. Micologo

    Bibliografia consultata:

    1) D. Inzani, G. Melandri, D. Iacopetti & C. Alessi - Il rischio sanitario nel consumo alimentare dei funghi secchi 462(2006 Oct). - p. 1018-1024;
    2) Occupational asthma caused by champignon flies Cimarra et al., Allergy 1999, 54: 521-525;
    3) The mushroom fly as a cause of bronchial asthma Truit, Ann Allergy 1951, 9: 513-516;
    4) Asthma due to sensitization to mushroom fly (Aphiocaeta) Kern, J Allergy, 1938, 9:604-606;
    5) Maroli M, Khoury C, Bianchi R, Aureli P. Considerazioni sui livelli di contaminazione entomatica dei funghi secchi attualmente in commercio in Italia. In:7. Simposio La difesa antiparassitaria nelle industrie alimentari e la protezione degli alimenti. Riassunti; 18- 20 settembre 2002; Piacenza. 2002. p. 69;
    6) Campagna 2006 Laboratorio Cantonale Svizzera sulla qualità dei funghi secchi;
    7) “Il problema delle infestazioni dei funghi “ La casistica del LSP dell’ASL di Lecco Simona Vercelloni 09/11/07;
    8) Indagine sulla localizzazione di larve di Ditteri in funghi essiccati / D.P. Locatelli, L. Suss, F. Panizzolo. - In: Industrie alimentari. - ISSN 0019-901X. – 45;
    9) Emidio Borghi “Il Controllo sanitario dei Funghi Conservati” Edizioni G.E.M.A. 2001;
    10) Provincia Autonoma di Trento Strumenti per la formazione Parliamo di funghi II Tossicologia, commercializzazione,legislazione edizione 2007;
    11) Corso di formazione la contaminazione entomologica degli alimenti ASL Lecco
    " LE INFESTAZIONI DEI FUNGHI: CASISTICA DELL’ L.S.P. MILANO "D.ssa Gabriella Gentili L.S.P. Milano;
    12) Paola Follesa, Gabriella Gentili, Maria Laura Colombo "Casistica su manifestazioni cliniche determinate da funghi dichiarati commestibili 21993-2003";
    13) Tesi di laurea "Il rischio sanitario legato al consumo di funghi porcini freschi e condizionati importati da paesi extracomunitari" Università degli Studi "G. D'Annuncio "Chieti Pescara Anno Accademico 2004-2005 Relatore Prof.ssa Donatella Memmo Studente Giovanni Rossi.
     
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    Funghi e Nicotina
    EMANATE LE LINEE GUIDA DEL
    MINISTERO DELLA SALUTE RIGUARDANTE LE MISURE DA PRENDERE
    IN RELAZIONE ALLA PRESENZA DI NICOTINA NEI FUNGHI SPONTANEI
    A SEGUITO DEL PARERE EFSA

    SCARICA LE LINEE GUIDA DEL MINISTERO

    IL PARERE DELL'EFSA


    L’EFSA ha fornito alla Commissione Europea un parere scientifico,
    sui rischi connessi al consumo di funghi selvatici, in seguito a
    segnalazioni relative a una contaminazione da nicotina riscontrata in campioni
    di funghi selvatici essiccati:

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    Alla fine del 2008 l'Autorità Sanitaria Tedesca ha infatti segnalato la presenza di nicotina in alcune partite di funghi spontanei di origine extracomunitaria (Cina).
    L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso un suo parere scientifico
    per la presenza della nicotina nei funghi; ha escluso che la sua
    provenienza sia di tipo endogena ,ma che invece sia utilizzato come insetticida, inoltre ha indicato come valore limite per la nicotina
    0,01 mg/Kg.
    Il Reg. CE n. 396/2005 infatti non stabilisce alcun un valore limite per la nicotina.
    Il Ministero del Lavoro ,della Sanità e delle Politiche Sociali con una propria nota (prot. 0004855 del 24.02.09) ha allertato i Servizi Ispettivi
    (ASL e Uffici di Sanità Marittima) di intensificare i controlli sulle partite di funghi epigei spontanei di origine extracomunitarie.

    ALLARME NICOTINA
    Il 27 Aprile 2009 la Commissione Europea ha richiesta con urgenza all'EFSA di esprimere un parere scientifico in merito ai teneri di Nicotina nei funghi selvatici.

    L'EFSA ( European Food Safety Authority ) con un proprio comunicato (11 Maggio 2009) ha espresso quanto segue:

    " L’EFSA ha valutato i rischi connessi alla presenza di nicotina in funghi selvatici freschi fino a 0,5 mg/kg e ha concluso che tale livello non può essere considerato sicuro.
    Eventuali effetti del consumo di funghi selvatici contaminati sono probabilmente lievi e di breve durata e possono comprendere tachicardia, vertigini e cefalee.
    L’EFSA ha informato la Commissione sui rischi associati a diversi livelli di contaminazione con la finalità di assistere i gestori del rischio nella decisione di eventuali azioni
    appropriate di follow-up.
    ....Omissis "

    Leggi il comunicato e la documentazione dell'EFSA
    Leggi articolo sui rischi sanitari nei funghi extracomunitari
     
    Importazione di funghi epigei freschi,
    secchi o altrimenti conservati e preparati.

    Nota DGSAN 0017438 -P- del 26/05/2011 del Ministero della Salute
    inerente all’attività di controllo dei funghi all’importazione
    e sul territorio.
     
    A seguito di un quesito della Regione Emilia-Romagna
    (Reg. PG 2011 n.42265 del 16.02.2011) inerente l’applicazione
    da parte degli Ispettorati Micologici delle ASL Regionale della
    circolare Ministeriale del 18.01.2011 per l’attività di controllo
    funghi all’importazione e sul territorio.
    Il Ministero ribadisce che nonostante l’obbligo in essere degli OSA a
    garantire la sicurezza alimentare (sistema HACCP e Micologo Aziendale), alle
    ASL (AC) compete l’obbligo di effettuare controlli e verifiche sull'alimento
    "fungo", ricorrendo al campionamento per fini analitici.
    Il Ministero inoltre ravvisa l’esigenza di una specifica
    formazione per i micologi pubblici sulle tecniche analitiche
    e di microscopia e di protocolli condivisi.

    Si riportano le due note del Ministero della Salute:


    - Nota del Ministero della Salute DGSAN 0017438-26/05/2011:

    Alla Regione Emilia Romagna SEDE
    E p.c.
    AL coordinamento Tecnico Interregionale Interdisciplinare
    per la Sicurezza Alimentare presso la Regione Veneto
    – Giunta Regionale.

    Oggetto: Circolare Ministeriale del 18.01.2011 / Attività di controllo funghi all’importazione e sul territorio.



    In riferimento alla nota di pari oggetto n. 42265 del 16 febbraio 2011, si comunica quanto segue:
    il fungo è un alimento e come tale ricade nella normativa comunitaria di igiene, rappresentata principalmente dai Reg. CE n. 178/2002, 852/2004, 882/2004.
    Pertanto, l’attività di controllo su tale alimento previsto espressamente dalla normativa nazionale specifica, rappresentata dalla Legge n. 352/1993 e dal DPR 376/95 sui funghi freschi spontanei,
    come da codesto Assessorato evidenziato, deve essere logicamente estesa,
    in base alla normativa comunitaria, specificamente dal Reg. CE n. 882/2004
    e prima ancora dalla Legge n. 283/1962 e dal
    DPR 327/80, anche ai funghi secchi, congelati o parimenti conservati:

    Il principio espresso dal Reg. 852/2004 sulla responsabilità degli Operatori del settore alimentare (OSA), non esime l’Autorità competente sanitaria dall’obbligo di effettuare controlli e verifiche.
    Si segnala, con l’occasione, l’importanza del ruolo dei SIAN e degli Ispettorati micologici delle ASL, nella verifica, anche ricorrendo al campionamento per fini analitici, del rispetto
    della normativa da parte degli (OSA):
    Si evidenzia comunque, la necessità che nei corsi di aggiornamento previsti per il personale del SSN, venga previsto per i micologi pubblici,
    una specifica attività di formazione sulle tecniche analitiche e di microscopia.
    Si informa infine, che sarà in tempi brevi convocata una riunione presso la scrivente Direzione Generale, al fine di concordare l’attività di verifica e controllo sui funghi, anche attraverso la stesura
    di specifici protocolli operativi.Si ringrazia della collaborazione.
    IL DIRETTORE GENERALE


    -------------------------------------------------------------------------------

    - Nota del Ministero della Salute DGSAN 0001154-P-18/01/2011:


    OGGETTO: Funghi / Attività di controllo all’importazione e sul
    territorio,
    trasmessa a tutti i Servizi di Sanità Marittima
    Aerea e di Frontiera, alle Regioni e al Comando Carabinieri
    per la Tutela della Salute:


    In seguito ad alcune segnalazione pervenute alla scrivente
    Direzione Generale, relative alla presenza di specie fungine
    non sicuramente commestibili in partite di funghi secchi o
    parimenti conservati e talune volte freschi, si richiama
    l’attenzione, ai fini della garanzia della sicurezza
    alimentare e della salvaguardia della salute del consumatore,
    di effettuare attività di controllo:
    all’importazione, su tutte le partite in arrivo da
    Paesi Terzi, controlli a campione, ai fini dell’identificazione
    della specie (commestibile, non commestibile), a cura
    dell’Ispettorato micologico dell’ASL territorialmente
    più vicina o di quello nel territorio nel quale insiste la
    sede dell’importatore, attraverso l’adozione della
    procedura del vincolo sanitario a destino;
    sul territorio, sulle partite provenienti da Paesi
    Comunitari e sui funghi raccolti e commercializzati
    in Italia, freschi, secchi o parimenti conservati,
    sempre attraverso gli ispettorati delle ASL.
    Tale attività di controllo ricade sotto la
    normativa rappresentata principalmente dai
    Reg. CE n. 882/2004 e 852/2004, dalla Legge 283/1962,
    dal DPR 327/1980 e poi dalla Legge 352/93 e dal DPR 376/95.
    Si ringrazia della collaborazione.
    IL DIRETTORE GENERALE Dr Silvio Borrello


    AFFIDATO I CONTROLLI
    AGLI ISPETTORATI MICOLOGICI DELLE ASL


    Tale documento è una novità assoluta
    per l'attività degli Ispettorati Micologici
    storicamente deputata all’attività di controllo
    sui funghi selvatici freschi, ma ora
    estesa ai funghi spontanei condizionati:
    tale impegno comporterà da parte delle ASL
    maggiore risorse (personale e attrezzature)
    e formazione specifica agli addetti
    al controllo micologico.

    Il Ministero intende quindi rafforzare i controlli
    ai punti d’entrata offrendo innegabilmente la maggiore sicurezza
    dal punto di vista sanitario per i consumatori,
    poiché evita che partite di funghi
    non conformi siano messi in libera circolazione
    nella Comunità Europea.



    I controlli ai punti d’entrata offre innegabilmente la maggiore sicurezza dal punto di vista sanitario, poiché evita che partite di funghi non conformi siano messi in libera circolazione nella Comunità europea.
    I controlli igienico sanitari all’importazione da Paesi Terzi sono dello Stato e sono attribuiti al Ministero della Salute mentre i controlli fitosanitari, che riguardano le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

    Al momento dell’ingresso nel territorio nazionale (nei porti, aeroporti e dogane interne), tutte le partite di merci di interesse sanitario, ivi compresi gli alimenti di origine non animale destinati al consumo umano, provenienti da Paesi extra-europei, devono essere sottoposte ad un controllo igienico-sanitario a cura dell’USMA competente territorialmente.

    Il controllo, può essere di tipo documentale, di identità e o analitico a secondo della tipologia di merce, della provenienza e delle disposizione vigenti. Il controllo è intensificato a seguito di segnalazioni specifiche di allerta circa una determinata contaminazione o situazione di pericolo.

    Nel territorio italiano possono essere liberamente importare specie fungine appartenenti alle specie elencate nelle relative liste positive DPR 376/95
    "Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
    , con il rispetto ovviamente delle condizioni di commercializzazione previste per i prodotti
    nazionali (Reg. Ce 178/2002 - L. 283/62 ), per le specie non ricomprese nella lista positiva negli articoli 4, comma 3, e art. 9 comma 3 del DPR 376/95 prevede che è consetita la commercializzazione (e per conseguenza l’importazione) nel territorio italiano di specie fungine spontanee e coltivate ,fresche, secche o altrimenti preparate e conservate, comunque diverse dalle specie elencate nella lista positiva riportata nel citatto D.P.R. a condizione che esso siano state ovviamente riconosciute commestibili dalle competenti autorità del Paese di origine.
    Pertanto tutte le partite di specie fungine spontanee e coltivate, non ricomprese nella suddetta lista positiva ,presentate alla importazione da Paesi extracomunitari e quelle introdotte da Paesi CE nel territorio italiano devono essere accompagnate da una certificazione/attestazione di commestibilità rilasciata nel Paese di origine dalle competenti autorità di quel Paese.

    Allo stato attuale gli Uffici periferici del Ministero della salute (USMA) non dispongono di personale qualificato nel settore (Ispettori Micologi) e pertanto i controlli delle partite di funghi in importazione vengano delegati ,mediante trasferimento della merce in vincolo sanitario ai competenti Ispettorati Micologici dell’ASL di destinazione.

    Si richiama la nota a tal senso del Ministero della Sanità del 16.12.1999 Prot.600.14/2a/56.64/611.

    Per contaminanti Cs 136 e 137 in base al Regolamento della Commissione Reg. CE 1635/2006 del 06/11/2006 vi è l’obbligo del prelievo di campioni da parte degli Uffici USMA con frequenza appropriate per i funghi provenienti dai seguenti paesi:

    ALBANIA, BIELORUSSIA, BOSNIA ERZEGOVINA ,BULGARIA, CROAZIA ,EX REP. IUGOSLAVA MACEDONIA ,LIECHTENSTEIN ,MOLDAVIA ,NORVEGIA ,REPUBBLICA FEDERALE DI IUGOSLAVIA,RUSSIA ,SVIZZERA ,TURCHIA ,UCRAINA.

    Al termine dei controlli l'USMA, verificata la non pericolosità della merce, rilascerà un nulla osta all'importazione , in caso contrario la merce sarà respinta o distrutta.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
    Pericolo
    radioattività
    A distanza di 25 anni dal disastro di Chernobyl i funghi
    selvatici e altri alimenti campionati per conto
    di Greenpeace in Ucraina risultano ancora contaminati.
    Ora è il turno del Giappone con la centrale di Fukushima.
    >Leggi "Greenpeace: a 25 anni da Cernobyl latte e funghi contaminati" fonte Tribuna.

    >Leggi Funghi e Radioattività.
     
    Tartufi neri radioattivi
    di origine cinese

    Ispettori sanitari dell’USMAF hanno fermato nell'area doganale
    ben sedici tonnellate di tartufi neri risultate ad analisi radioattive
    e rispediti in Cina.


    > Leggi l'articolo pubblicato da Panorama.
     
    Nuova nota DGISAN 0017754 del 22 MAGGIO 2012
    del Ministero della Salute
    inerente all’attività di controllo dei funghi all’importazione.

    Il Ministero della Salute indica agli uffici preposti le modalità di controllo micologico per i:

    > FUNGHI SPONTANEI FRESCHI;
    > FUNGHI IN SALAMOIA E FUNGHI SECCHI, CONGELATI o SURGELATI NON CONFEZIONATI;
    > FUNGHI SECCHI O CONGELATI/ SURGELATI CONFEZIONATI;
    > ALTRI PRODOTTI E PREPARATI ALIMENTARI A BASE DI FUNGHI, GIA' CONFEZIONATI.

    Il Ministero ribadisce che per la vendita al dettaglio dei funghi freschi spontanei gli stessi devono essere controllati interamente dagli Ispettorati Micologici delle ASL ai fini del rilascio della certificazione sanitaria.
    Questo in contrasto a quanto sta invece avvenendo in alcuni Regioni che con la modifica di leggi regionali, stanno estendendo questa facoltà ai privati!
    >Scarica la nota del Ministero della Salute del 22 MAGGIO 2012.

    >Leggi tutto vai sulla pagina Micologia Ispettiva
     

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