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26-04-2009
Competenze del T.d.p.

Quali sono i limiti e le competenze
del Tecnico della Prevenzione
che opera nei servizi SIAN e SVET ?



La questione viene molto discussa sia all’interno della stessa categoria professionale ,ma anche dagli altri operatori sanitari della prevenzione
(dirigenti medici e veterinari) che guardano la figura del Tecnico della Prevenzione come una minaccia
per possibili “invasioni di competenza” .

La professione del

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

è regolamentata dal Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n. 58 è dalle Leggi 42/1999, 251/2000, 43/2006, dal DM 27/7/2000
e dai DD.MM del 2/4/2001 e infine per quanto riguarda il controllo ufficiale sugli alimenti e bevande dal
Reg. CE 882/2004.

  • La Legge n. 42 del 1999 ha un'importanza storica

    definisce " Professioni sanitarie" le 22 professioni sanitarie eliminando
    il termine di professioni “paramediche” o “Ausiliarie” previste dal Decreto 27 luglio 1934, n.1265.

    Per la prima volta in Italia ,si delinea un esercizio professionale non più ausiliario al medico o al veterinario.

    Riportiamo la parte dell'art. 1 che sancisce :

    “…. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'art. 6, c. 3, D. Lgs. n 502/'92, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali”.


    Per la competenza dei professionisti sanitari non medici ,vengono
    indicati dei criteri guida e due limiti.


    Il primo è il contenuto del proprio profilo professionale (DMS 58/1997) e i due limiti sono dati: dalla formazione di base
    (laurea triennale) e post-base (master e laurea specialistica) e dal codice deontologico.

    E in base a questi criteri che si definisce:

    la competenza del Tecnico della Prevenzione la capacità di combinare, i diversi elementi delle conoscenze e delle abilità che possiede.


    1. il profilo professionale

    Il profilo professionale del T.d.P. è regolamentato dal

  • D.M 58/97 istitutivo del profilo professionale del tecnico della Prevenzione.

    In specifico per i T.d.P. che si occupano di sicurezza alimentare :

    “ ... è responsabile, nell'ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene degli alimenti e veterinaria ..operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo...istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell'ambito delle proprie competenze vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all'alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche; È responsabile dell'organizzazione della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.”


  • La Legge n. 251 del 2000 che istituisce la dirigenza Tecnica della Prevenzione e le lauree specialistiche.

    All’ Art. 4 sancisce:

    Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con
    autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanita' pubblica e veterinaria.
    Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilita' derivante dai profili professionali.”



    2. I regolamenti didattici


  • Legge 43/2006 "disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
    delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;


    All'articolo 6 della L. 43/06 dispone che il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie sia articolato in
    professionisti:

    • A) in possesso di laurea di I° livello;
    • B) coordinatori in possesso di master in management;
    • c) specialisti in possesso di master specialistici;
    • d) dirigenti in possesso di laurea specialistica.


    Questo vuol dire che il Tecnico della Prevenzione in base alla sua formazione universitario possiede una particolare competenza e abilità che corrisponde a un determinato livello nell'ambito dell'organizzazione in cui opera.


    A) Laurea di base di 1° livello (L)

    L'esercizio della professione è subordinata al conseguimento del titolo universitario (laurea di primo livello), rilasciato a seguito di un
    esame finale con valore abilitante alla professione .

    La Legge 251/00 istituisce i corsi di laurea di specializzazione
    e la dirigenza per le professioni sanitarie.
    Il DM del 2 Aprile 2001 istituisce i corsi di laurea (di base e specialistica) del Tecnico della Prevenzione ed appartiene alla classe
    delle Lauree delle professioni sanitarie della prevenzione (SNT/4).La Laurea di base ha durata triennale, è abilitante alla professione sanitaria di “Tecnico della Prevenzione"”.

    La formazione comprende 180 crediti di attività didattica formale, di attività didattica opzionale, di attività formativa professionalizzante e di tirocinio: la frequenza è obbligatoria.
    Il raggiungimento delle competenze professionali, si attua attraverso una formazione teorica e pratica (tirocinio) che includa anche l'acquisizione
    di competenze comportamentali.


    B) Master di coordinamento

    Il Master di coordinamento abilita, alle “funzioni di coordinamento" nell’area di appartenenza (SIAN/SVET)e viene rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del reg. di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 3, comma 9, del reg. di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

    Il master, ha quindi lo scopo di formare il “manager sanitario” per le attività direzionali, di programmazione, coordinamento e controllo rispetto al sistema sanitario considerato negli aspetti: organizzativi, giuridici, economici, tecnici e nelle articolazioni del SIAN /SVET del Dipartimento di Sanità Pubblica.


    C) Master specialistici

    Sono Master che abilitano sensi dell’art. 6, comma 1, lettera “c”
    della Legge 43/2006
    per l’accesso alle funzioni specialistiche (Es: master per formatori ecc. .)

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    La questione dell’attestato del Micologo non ricompresa
    nei master specialistici ai sensi della L. 43/2006


    I Micologi in possesso del relativo attestato ai sensi
    del DMS 686/96 sono abilitati all’attività del riconoscimento micologico
    e alla relativa certificazione della commestibilità, ai sensi della Legge 352/93 e dal regolamento DPR 376/95.

    Questa abilitazione viene rilasciata dalle scuole regionali e non dalle Università (a parte alcune rare eccezioni).
    Ricordiamo che il D.lgs 502/1992 (seconda riforma sanitaria) all'art. 6,
    comma 3, sancisce che è solo l'Università l'unico canale formativo
    per tutte le professioni sanitarie.
    La mancanza di un aggiornamento normativo al DMS 686/1996 ,alla luce
    di quanto abbiamo detto precedentemente, ha portato ad escludere dalla L.43/2006 una categoria quella dei Micologi della possibilità di un avanzamento di carriera.



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    D) Laurea specialistica di 2° livello o specialistica (LS)

    I laureati specialisti nella classe possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in nell’ambito della 4° classe (Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
    lavoro e Assistente sanitaria
    ).
    La laurea di 2° livello abilita (DPCM 25 gennaio 2008) il T.d.P. alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie della prevenzione.
    Ai sensi del Decreto Legislativo n. 229/1999 il dirigente T.d.P. alla differenza del comparto è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito.


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    Il Tecnico della Prevenzione AUDITOR


    Oltre ai percorsi didattici universitari tradizionali, il
    TECNICO DELLA PREVENZIONE che opera nei Servizi SIAN/SVET deve possedere una formazione aggiuntiva a quella sopra precedentemente descritta.


    Il Regolamento 882/2004 sancisce che il personale ispettivo deve essere adeguatamente formato.

    Lo stesso Regolamento indica nell'allegato II Capo I le tematiche per la formazione del personale, oltre a materie già trattate nel corso di laurea di base (ad es. chimica merceologica, microbiologia ecc. .) troviamo le tecniche di controllo e lo studio dei sistemi volontari , in quanto lo stesso personale ispettivo deve assumere il ruolo di "Auditor" conformemente alla norma europea EN 45004, ora sostituita con la UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005



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    3. Codice deontologico


    Il codice deontologico è l'insieme delle regole di comportamento professionali.

    Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità, possono comportare provvedimenti di diversa severità, da ammonizioni e sospensioni temporanee fino alla radiazione dall' albo professionale.
    Ad oggi questa categoria non possiede un proprio codice deontologico mancando di un suo albo professionale, è comunque in dirittura
    di arrivo il suo nuovo Ordine professionale.


    Solo con la nascita di un proprio Ordine dei Tecnici della Prevenzione si potrà finalmente definire una costante valutazione delle proprie competenze
    e il rispetto del futuro codice deontologico.






    Dr Giovanni Rossi T.d.p Micologo


    > Scarica l'articolo in PDF sui Tecnici della Prevenzione
  • by Dr Giovanni Rossi | commenti (0) | rispondi | modifica | trackback
     
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